Gentile Cliente,
con la presente richiamiamo l’attenzione sull’adempimento richiesto dalla normativa antiriciclaggio di cui al D.Lgs. n. 231/2007 e relativi provvedimenti attuativi, riguardante la comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva nella sezione autonoma o nella sezione speciale del Registro delle Imprese.
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Mimit (Ministero delle Imprese e del Made in Italy) diventa operativo l’obbligo di cui al Decreto MEF/MISE n. 55/2022 ha di comunicazione telematica al nuovo Registro dei titolari effettivi, istituito presso le Camere di commercio territoriali, dei dati relativi alla titolarità effettiva dei seguenti enti:
- imprese dotate di personalità giuridica (Spa, Srl, Sapa, società cooperative)
- persone giuridiche private (associazioni, fondazioni, e altre istituzioni di carattere privato che acquistano la personalità giuridica con l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361).
Tali dati saranno reperibili in una sezione autonoma del Registro.
La comunicazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva deve essere inviata all’Ufficio del Registro delle Imprese della Camera di commercio territorialmente competente, per l’iscrizione e la conservazione nella sezione autonoma, dai seguenti soggetti:
- amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica (Spa, Srl, Sapa, società cooperative),
- fondatore, ove in vita, oppure dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l’amministrazione delle persone giuridiche private.
L’adempimento può essere assolto mediante il “Modello TE” utilizzando «DIRE», il servizio web delle Camere di Commercio, con istanza sottoscritta digitalmente dall’amministratore.
L’obbligo deve essere adempiuto perentoriamente entro il termine dell’11 dicembre 2023 trasmettendo la comunicazione al Registro delle Imprese, identificato dal legislatore come Registro ufficiale dei dati e delle informazioni del Titolare Effettivo. L’omissione della comunicazione comporta l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’art. 2630 del Codice civile (da 103 euro a 1.032 euro).