Con l’introduzione della fattura elettronica non è sostanzialmente cambiato l’impianto di base dell’IVA e delle regole contabili. Quello che invece è cambiato è il modo di mettere in pratica tali regole, per cui le attività contabili risultano necessariamente trasformate. Attenzione che non sto parlando di acquisizione diretta o importazione dei file fattura in xml ne di automatismi per velocizzare la tenuta della contabilità; mi riferisco bensì a quelle che sono le modalità tecnico/pratiche di svolgimento delle attività di contabilizzazione che vedono nuove modalità di applicazione dovute alle specificità dello strumento:
1) Esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA sulla fattura elettronica ricevuta
Con fattura elettronica il momento in cui sorge il diritto della detrazione IVA è “meccanicanicamente” determinabile. Ne abbiamo trattato dettagliatamente in questo post Quando posso detrarre l’IVA su una Fattura Elettronica?
2) Protocollazione delle fatture ricevute
L’art. 25 del DPR 633/1972 (legge istitutiva dell’IVA) impone la numerazione delle fatture ricevute e l’annotazione delle stesse sul registro IVA degli acquisti. Se l’obbligo di registrazione è stato abolito per i soggetti obbligati dal 2019 alla fatturazione elettronica (legge 96/2018 – conversione DL “Dignità”), sembra restare in piedi l’obbligo di numerazione, che però presenta significative difficoltà pratiche. Con la circ. 13/E del 2 luglio 2018, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che restano valide le indicazioni fornite con precedenti documenti di prassi, ovvero la creazione e la conservazione di un documento contenente il numero attribuito e dati atti ad identificare univocamente la singola fattura (es. codice hash), o in alternativa l’istituzione di un “registro di protocollo” anch’esso da conservare a norma periodicamente.
Si tratta, peraltro, di un obbligo che io ritengo privo di alcuna utilità pratica anche per l’eventuale verificatore fiscale che mi auguro ardentemente sia presto oggetto di rettifica in sede normativo o magari con una interpretazione (forse “un po’ forzata”, ma opportuna) da parte dell’Agenzia delle Entrate.
3) Autofattura, integrazione e reverse charge per le fatture ricevute
. Con il procedimento di autofattura (art. 17 comma 2 DPR 633/1972) il committente in operazioni con soggetti extra CEE adempie agli obblighi del prestatore emettendo un’autofattura contenente tutti i dati dell’operazione (tipicamente utilizzando/”integrando” i dati della fattura estera ricevuta). Parliamo di operazioni (servizi) NON soggette ad obbligo di fattura elettronica quindi secondo me l’autofattura può essere cartacea e archiviata “tradizionalmente”. Detto questo ovviamente la dematerializzazione del documento, possibilmente generato automaticamente dal sistema gestionale al momento della contabilizzazione, mi pare senza dubbio la via preferibile per efficienza ed efficacia.
Vige l’obbligo di comunicare mensilmente all’Agenzia delle Entrate i dati di tali fatture (c.d. “esterometro“).
. Alle fatture di beni o servizi ricevute da soggetti comunitari si applica la procedura dell’ “integrazione” (art. 46 e 47 del DL 331/1993) con l’indicazione dei dati richiesti a formare la base imponibile, l’aliquota e l’imposta o il titolo per l’eventuale non imponibilità o esenzione. Anche qui si tratta di operazioni non assoggettate a fattura elettronica obbligatoria e come per l’autofattura l’integrazione può essere cartacea (ma anche qui, a meno di numeri molto bassi, la digitalizzazione è una soluzione preferibile). Vale anche qui l’obbligo di “esterometro” mensile.
. Sul reverse charge il discorso cambia. L’art. 17 commi 5 e 6 del DPR 633/1972 stabiliscono che per determinati tipi di operazioni l’imposta venga assolta dal cessionario/committente che deve integrare la fattura ricevuta con l’aliquota e la relativa imposta. Poiché caratteristiche essenziali della fattura elettronica sono l’integrità del contenuto e la sua immodificabilità, ovviamente l’integrazione richiesta dalla norma va fatta generando un documento separato contenente un riferimento univoco alla fattura originaria ed i dati di integrazione. Per quanto la norma non lo citi espressamente, è parere dello scrivente che questo documento debba essere conservato secondo gli stessi criteri della fattura elettronica originaria e quindi in un sistema di conservazione legale a norma.
Peraltro, un sistema gestionale evoluto potrebbe agilmente generare il documento di integrazione direttamente dalla procedura di contabilizzazione e far altresì partire automaticamente il processo di conservazione, agevolando immensamente il lavoro contabile ed amministrativo connesso.
Un inconveniente: diversamente dalla fattura elettronica, tale documento non transita dal Sistema di Interscambio (SdI) e conseguentemente non può essere portato automaticamente in conservazione sul sistema gratuito di Sogei, richiedendo l’adozione di un sistema di conservazione legale gestito internamente o da un conservatore terzo (con preferenza per i conservatori accreditati Agid, secondo il modesto parere di chi scrive).
