L’Agenzia delle Entrate, con la circ. 1/E del 17 gennaio 2018, ha ufficializzato un vero e proprio cambio di indirizzo identificando, quale momento in cui si “genera” il diritto alla detrazione dell’IVA, quello in cui risultino realizzate due condizioni:
1) effettuazione delle operazioni (es. consegna merce, pagamento, emissione fattura, etc.);
2) effettivo “possesso di una valida fattura d’acquisto”.
Ciò, al momento (settembre 2018), significa che la fattura emessa il 31 luglio arrivata (per posta, via mail, etc.) il 1 agosto, andrà conteggiata nella liquidazione IVA del mese di agosto il cui versamento avviene il 16 settembre. Si tratta in effetti di una significativa innovazione nelle procedure contabili universalmente adottate fino al 2017, per cui era abitudine attendere qualche giorno prima di iniziare la contabilità IVA per permettere a tutte le fatture “tardive” di essere contabilizzate comunque nel mese di emissione; dal 1 gennaio 2018 questa abitudine non ha più motivo di essere in quanto contraria alle ultime indicazioni ministeriali fondate su un interpretazione particolarmente severa della normativa comunitaria (va segnalato che esistono pareri discordanti, non privi di merito a mio avviso, la cui trattazione però non è oggetto di quest’intervento).
Questa impostazione assume ben maggiore rilevanza nel caso di ricezione di fattura elettronica, in quanto diventa determinabile con certezza (e conosciuto all’Agenzia dell’Entrate) l’esatto momento di effettiva ricezione e in cui conseguentemente sorge il diritto alla detrazione dell’IVA; questo “esatto momento” è rilevabile in maniera diversa a seconda dello strumento di ricezione adottato:
1. nel caso di ricezione via PEC, è la data del messaggio ricevuto costituisce il momento di detrazione;
2. se invece si usano servizi “hub” di ricezione forniti da software house o conservatori (basati su FTP massivo o altri strumenti trasmissivi) è disponibile assieme alla fattura una ricevuta (spesso chiamata “file dei metadati”) da cui desumere la data (che solitamente è comunque evidenziata dal software);
3. Nel caso in cui nessuno dei due casi succitati fosse applicabile (perché il fornitore ha sbagliato o non conosceva la PEC o il codice destinatario e il ricevente non aveva indicato un indirizzo telematico predefinito), la fattura deve NECESSARIAMENTE essere scaricata dal ricevente dalla propria area riservata del sito “Fatture e corrispettivi” gestito dall’Agenzia delle Entrate. In tal caso, la “data di presa visione” della FE (rilevante quale momento di detrazione) viene appositamente comunicata dal sito medesimo nella pagina di dettaglio della fattura medesima come da immagine allegata.
L’adozione generalizzata della Fattura Elettronica eliminerà le possibili incertezze in merito al momento in cui si genera il diritto alla detrazione dell’IVA a credito, portandoci sempre più vicino alla verifica in tempo reale della compliance IVA da parte dell’Amministrazione Finanziaria. E’ quindi necessario che siano chiare ad imprese e professionisti le regole di imputazione temporale al fine di evitare piccoli errori imputazione che però potrebbero portare a sanzioni facilmente evitabili.