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Circolare mensile Ottobre 2022

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Per l’accesso ai documenti vi invitiamo a contattare lo Studio al numero 011/561.38.88 per richiedere l’abilitazione.

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Circolare mensile Settembre 2022

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Circolare mensile Agosto 2022

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Credito d’imposta elettricità e gas

Grazie a questo link potete avere accesso alla circolare relativa alla possibilità per le imprese di fruire di crediti d’imposta sul consumo di elettricità e gas naturale, nel rispetto dei requisiti previsti (superamento di una soglia di incremento, contatore da 16,5kW di potenza o superiore)

Vi invitiamo quindi a contattare il Vostro fornitore che dovrà verificare l’effettivo aumento dei consumi e il relativo calcolo del credito d’imposta spettante.

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Circolare mensile Luglio 2022

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Circolare mensile Giugno 2022

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Comunicazione operazioni con l’estero mediante trasmissione di fatture elettroniche a sdi – abolizione esterometro riepilogativo trimestrale dal 1° luglio 2022

L’attuale formulazione dell’art. 1, comma 3-bis, della legge 127/2015 dispone che a partire dal 1° LUGLIO 2022 i dati delle operazioni di cessione e di acquisto di beni e servizi intercorse con soggetti non residenti/stabiliti in Italia, attualmente trasmessi tramite il c.d. “esterometro” riepilogativo trimestrale, dovranno essere trasmessi alle Entrate telematicamente tramite lo SDI, utilizzando il formato XML della fattura elettronica

Fatture attive

Per quanto riguarda le operazioni attive, occorrerà emettere, oltre alla normale fattura analogica (PDF) destinata al cliente estero, una fattura elettronica “fittizia” indicando i dati del cliente: codice fiscale 00000000000, P.IVA se presente (solo clienti UE), un identificativo estero fornito dal cliente oppure 99999999999, mentre il codice destinatario è sempre XXXXXXX.

In sostanza diviene obbligatoria l’emissione di una fattura elettronica di tipo TD01 (ovvero TD24 se fattura differita) con la sola differenza che il destinatario sarà il cliente non residente.

Fatture passive

Diverso, invece, sarà l’approccio per le fatture passive: per questi documenti, ricevuti in modalità analogica dai fornitori esteri, il soggetto italiano dovrà generare un documento elettronico di tipo TD17, TD18 o TD19, da trasmettere al Sistema di Interscambio.

Questa possibilità di integrare i documenti analogici inviando allo SDI specifici file XML era già possibile, facoltativamente, dallo scorso 1° gennaio 2021.

Dal 1° luglio 2022 tale procedura diventerà, invece, obbligatoria e sostituirà l’invio del c.d. “esterometro”.

Nuovi tipi documento da emettere contestualmente all’effettuazione di acquisti dall’estero

Il documento elettronico è di tipo TD17 per gli acquisti di servizi dall’estero, per i quali il cliente italiano è debitore d’imposta ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972 ed è, quindi, tenuto ad applicare l’IVA con la procedura di integrazione o di autofatturazione, a seconda che il fornitore sia stabilito in altro Paese UE ovvero in un Paese extra-UE.

Il tipo TD18 si riferisce agli acquisti intracomunitari di beni per i quali il cessionario italiano è tenuto ad applicare l’imposta con la procedura di integrazione di cui all’art. 46 del D.L. n. 331/1993 (c.d. reverse charge o inversione contabile).

Il documento elettronico è di tipo TD19 per gli acquisti di beni già presenti sul territorio italiano ma di proprietà di un soggetto non residente o stabilito e per i quali, quindi, il cliente italiano è debitore d’imposta ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972.

Sanzioni

Il regime sanzionatorio della comunicazione delle operazioni con l’estero è stato modificato con la riduzione delle sanzioni dovute; in particolare, per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022:

–  in caso di omissione, invio con errori o oltre la scadenza, la sanzione è pari a euro 2 per ciascuna fattura, entro il limite massimo di euro 400 mensili, e quindi 1.200 euro per trimestre;

–  in caso di invio o correzione degli errori entro i 15 giorni successivi alla scadenza, la sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 200 per ciascun mese (600 euro per trimestre).

Aspetti operativi e istruzioni

L’Agenzia delle Entrate, da quando il Legislatore ha introdotto l’obbligo di Fatturazione Elettronica ha prodotto Guide e pubblicato FAQ oltre a norme e documenti di prassi; in particolare per le operazioni transfrontaliere si può fare riferimento alla FAQ dedicata disponibile alla pagina https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/comunicazioni/fatture-e-corrispettivi/faq-fe/risposte-alle-domande-piu-frequenti-categoria/fatture-verso-e-da-soggetti-stranieri-transfrontaliere
Va segnalata una potenziale, importante criticità: in un webinar in materia organizzato da Confindustria, funzionari dell’Agenzia delle Entrate hanno evidenziato la necessità di indicare nell’esterometro anche una descrizione “semplificata” delle operazioni oggetto di comunicazione. Se ciò fosse confermato, si tratterebbe di un ulteriore, importante aggravio trattandosi non solo di informazioni non previste nel vecchio esterometro trimestrale, ma anche di dati non ricavabili dalla contabilità e che necessita di compilazione manuale.

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Circolare mensile Maggio 2022

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Per l’accesso ai documenti vi invitiamo a contattare lo Studio al numero 011/561.38.88 per richiedere l’abilitazione.

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Circolare mensile Aprile 2022

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Obbligo di fatturazione elettronica per i forfettari dal 1° luglio 2022

Dal 1° luglio 2022 parte l’obbligo di emissione di FATTURA ELETTRONICA anche per i soggetti in regime FORFETARIO, MINIMI, ASSOCIAZIONI in regime L. 398/1991 che nell’anno precedente hanno realizzato ricavi o compensi superiori ad euro 25.000. La nuova soglia varrà per i primi 18 mesi di introduzione dell’obbligo, trascorsi i quali dal 1° gennaio 2024 qualunque soggetto IVA, indipendentemente dalla dimensione, sarà obbligato alla fatturazione elettronica.

Chi già utilizza un sistema di fatturazione per l’emissione di fatture analogiche (cartacee o pdf) dovrà procedere all’attivazione della fatturazione elettronica entro il 30 giugno. Chi non si fosse ancora dotato di sistema di fatturazione può contattare lo studio per ottenere consulenza per la scelta del sistema più adatto alle proprie esigenze.

Va fatta una dovuta considerazione. L’esperienza maturata in anni di attività e consulenza amministrativa ci ha insegnato che la fatturazione, tranne rarissimi casi particolari quali canoni di locazione e poco altro, non può essere efficacemente delegata a terzi. Per questo motivo lo Studio non può essere incaricato del servizio di emissione fatture per conto del cliente, e si raccomanda affinché tale attività sia svolta direttamente dal cliente o da suo stretto collaboratore.


Si segnala altresì alcune grandi aziende hanno cominciato a richiedere la fatturazione elettronica ai forfettari anche nei casi in cui ciò non è obbligatorio; in effetti il committente non può sapere con certezza se il suo fornitore forfettario è tenuto alla fatturazione elettronica o meno, ragion per cui è presumibile che possa pretenderne l’emissione anche se non prevista da un esplicito obbligo di legge. Si tratterebbe di un comportamento contrattualmente legittimo seppur antipatico.

A breve verrà messo in calendario un webinar per preparare la clientela alla novità.