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INFORMATIVA SULL’UTILIZZO DI STRUMENTI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE

La normativa vigente impone ai professionisti di informare i clienti sull’eventuale utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale, per garantire trasparenza e tutela dei diritti.

Lo Studio, nello svolgimento dell’incarico professionale conferito, si può avvalersi di sistemi di intelligenza artificiale (IA), inclusi strumenti di IA generativa, esclusivamente per finalità ausiliarie, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: redazione e/o correzione di bozze di documenti (verbali e contratti e comunicazioni alla clientela) ed elaborazione di dati in forma non strutturata. L’IA generativa non viene in nessun caso utilizzata nelle attività tipiche della professione quali la predisposizione di bilanci, il conteggio delle imposte e la compilazione di dichiarazioni e comunicazioni fiscali e non ad enti quali agenzie fiscali, registro imprese, etc.

Trattandosi di sistemi privi di capacità logico-deduttive, ma principalmente dedicati alla generazione di testi di cui viene garantita la coerenza formale, ma non la correttezza del contenuto, lo studio non utilizza IA generativa nelle ricerche documentali o per rispondere a quesiti su aspetti normativi. L’uso dell’IA generativa è limitato esclusivamente al miglioramento della qualità redazionale dei testi, ad esempio per la revisione stilistica, la semplificazione del linguaggio o per rendere più veloce la scrittura di verbali e documenti a partire da appunti e materiali non strutturati. In questi casi, l’IA aiuta a organizzare e rendere più chiari i contenuti, ma ogni testo prodotto viene sempre attentamente verificato e validato dal professionista, che resta responsabile dell’accuratezza e della correttezza delle informazioni fornite. Ritengo infatti che tali strumenti siano in grado di produrre testi formalmente coerenti, ma non necessariamente corretti o affidabili dal punto di vista sostanziale e giuridico.

In ogni caso, l’attività professionale, le valutazioni critiche, le decisioni e le responsabilità connesse all’incarico rimangono esclusivamente in capo al Professionista, il quale esercita un controllo umano effettivo su tutte le attività svolte con l’ausilio dell’IA.

Qualora l’utilizzo dei suddetti strumenti implichi il trattamento di dati personali del Cliente o di terzi, il Professionista garantisce che tale trattamento avverrà nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), del Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), della normativa nazionale applicabile e dell’informativa fornita ex art. 13 GDPR.

Lo strumento principale utilizzato dallo studio è Microsoft 365 Copilot, integrato nel sistema Microsoft 365 Business, che già costituisce l’architettura cloud dello studio al fine di minimizzare la diffusione dei dati personali dei clienti su ulteriori fornitori di servizi. Al momento viene inoltre utilizzato il sistema Read.AI per la trascrizione automatica delle riunioni tenute online mediante i sistemi Teams, Zoom o Google Meet, ma senza accesso ai file ed alle informazioni contenute negli archivi dello studio. Se attivo, il sistema Read.AI è chiaramente visibile ai partecipanti alle riunioni online (non è ovviamente utilizzato nelle normali riunioni in presenza).

 Il Cliente potrà, su richiesta espressa e motivata, chiedere l’esclusione dell’utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale nell’ambito dell’incarico, fermo restando il rispetto degli obblighi deontologici e di diligenza professionale da parte del Professionista.

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Polizza catastrofale obbligatoria per tutte le imprese.

La Legge 213/2023 (legge di bilancio 2024) introduce per le imprese l’obbligo di stipulare polizze assicurative per coprire i danni alle immobilizzazioni materiali causati da calamità naturali o eventi catastrofali sul territorio italiano. Questa misura mira a condividere i rischi tra Stato e privati, alleggerendo il carico economico pubblico.

Destinatari dell’obbligo

Tutte le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia. L’obbligo non si estende ai liberi professionisti non iscritti al Registro Imprese tenuto presso le Camere di Commercio.

Beni coperti

La polizza copre i danni a:

  • Terreni e fabbricati.
  • Impianti e macchinari.
  • Attrezzature industriali e commerciali. Rientrano anche beni in leasing, locazione o comodato, purché non già assicurati.

Eventi assicurati e esclusioni

Gli eventi inclusi sono: terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni. Esclusi sono danni legati a conflitti armati, terrorismo, energia nucleare e comportamenti umani dolosi. Immobili abusivi o senza autorizzazioni sono esclusi dalla copertura.

Premi e condizioni

I premi assicurativi sono calcolati in base al rischio e alle misure preventive adottate dall’impresa. Sono aggiornati periodicamente e la polizza può prevedere uno scoperto e/o un massimale, entrambi definiti in base al valore assicurato e alle dimensioni dell’impresa.

Scadenze

Le imprese devono dotarsi della copertura entro il 31 marzo 2025. 

N.B. anche a seguito delle richieste da parte di molte associazioni di categoria, si rincorrono voci e indiscrezioni in merito ad una possibile proroga al 31 ottobre 2025 dell’entrata in vigore dell’obbligo. Sarà nostra cura informarVi tempestivamente nel caso in cui tale novità venisse ufficializzata.  

Sanzioni

La mancata adesione comporta penalizzazioni nell’accesso a contributi pubblici. Non sono previste al momento altre tipologie di sanzioni, pecuniarie e non.

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Legge di bilancio 2025 – Novità  IRPEF

Novità in materia di detrazioni per oneri (Limite di Reddito di 75.000 Euro).

La legge di bilancio ha previsto una limitazione basata sul reddito per tutte le detrazioni per oneri (ristrutturazioni, spese sanitarie e di assistenza, spese di istruzione, assicurazioni, etc.).

  1. Riordino delle Detrazioni per Redditi Superiori a 75.000 Euro:
    • Per i soggetti con redditi complessivi superiori a 75.000 euro, le detrazioni per oneri sono riorganizzate con un nuovo metodo di calcolo basato sul reddito e sul numero di figli a carico.
    • Le detrazioni sono parametrate al reddito complessivo, dedotto il reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze.
  2. Detrazioni per Carichi di Famiglia:
    • Abolizione delle detrazioni per i figli a carico con più di 30 anni di età non disabili.
    • Le detrazioni per altri familiari a carico sono limitate agli ascendenti conviventi.
  3. Detrazioni per Spese Sostenute:
    • Le spese sostenute per interventi edilizi e di riqualificazione energetica sono soggette a nuove aliquote di detrazione:
      • 50% per le spese sostenute nel 2025 per abitazioni principali.
      • 36% per le spese sostenute nel 2026 e 2027 per abitazioni principali.
      • 36% per le spese sostenute nel 2025 per altre unità immobiliari.
      • 30% per le spese sostenute nel 2026 e 2027 per altre unità immobiliari.

Ulteriori novità in tema di IRPEF

  1. Riduzione degli Scaglioni di Reddito:
    • Gli scaglioni di reddito imponibile sono stati ridotti da quattro a tre:
      • Fino a 28.000 euro: 23%
      • Da 28.000 a 50.000 euro: 35%
      • Oltre 50.000 euro: 43%
  2. Detrazioni per Redditi di Lavoro Dipendente:
    • Aumento della detrazione d’imposta per i titolari di redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e di alcuni redditi assimilati, da 1.880 a 1.955 euro per redditi fino a 15.000 euro.
  3. Riduzione del Cuneo Fiscale:
    • Introduzione di un bonus per i lavoratori con reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.
    • Ulteriore detrazione per i lavoratori con reddito complessivo tra 20.000 e 40.000 euro.
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Buoni pasto

Buoni pasto e liberi professionisti o imprenditori privi di dipendenti.

I buoni pasto sono documenti, cartacei o elettronici, che consentono al possessore di ottenere alimenti, bevande o prodotti gastronomici pronti da consumare presso esercizi convenzionati. Funzionano come un servizio sostitutivo della mensa aziendale, con un valore pari all’importo indicato sul buono.

Viene tipicamente previsto dai contratti di lavoro subordinato o parasubordinato e, nel caso in cui venga erogato alla generalità dei dipendenti e nel rispetto di determinate condizioni, gode di un regime fiscale e previdenziale di favore. Può essere speso solo in pubblici esercizi come bar, ristoranti da asporto o nelle gastronomie di supermercati convenzionati con le società emittenti i buoni stessi, oppure anche presso negozi di generi alimentari per acquistare alimenti.

Il buono pasto per il libero professionista o imprenditore

Con il recente ingresso di un nuovo operatore fintech nel settore dei buoni pasto, è facile imbattersi in pubblicità e contenuti social che promuovono l’utilizzo dei buoni pasto non solo per i dipendenti, ma anche per l’uso diretto da parte di professionisti/imprenditori individuali.

Ovviamente nulla vieta che il libero professionista individuale possa utilizzare il buono pasto per il proprio fabbisogno personale, ciò però non consente di superare la disciplina fiscale che regola la deduzione del costo e la detrazione dell’Iva, non essendoci in questo caso una specifica disciplina normativa che ne regoli una particolare esenzione fiscale e contributiva.

In sostanza, l’utilizzo del buono pasto non modifica (fiscalmente parlando) per il professionista o imprenditore individuale la fattispecie di acquisto di alimenti o di consumazione all’interno di un locale; per meglio intenderci, esso non rende deducibile/detraibile ciò che altrimenti non lo sarebbe.

Di conseguenza, gli scenari tipici in cui è possibile dare rilevanza fiscale alla somministrazione/acquisto di alimenti e bevande si limitano alle spese di trasferta (quindi il pasto consumato durante un viaggio di lavoro) o alle spese di rappresentanza (eventi promozionali, regali aziendali, omaggi ai clienti, sponsorizzazioni e iniziative di pubbliche relazioni).

Conclusioni

Insomma, l’utilizzo personale di buoni pasto da parte dei professionisti/imprenditori è una operazione sostanzialmente inutile dal punto di vista fiscale, non mutando la stessa deduzione/detrazione della spesa.

Né è pensabile che il buono pasto possa essere usato per operazioni (generalmente svolte dai dipendenti) come, ad esempio, il pagamento della classica spesa al supermercato, in quanto tale acquisto è indeducibile ai fini Irpef, e l’Iva indetraibile (come detto sopra), esattamente come lo è nel caso in cui il pagamento avvenga con denaro (cartaceo o elettronico).

Si può ipoteticamente pensare ad un utilizzo dei buoni pasto connesso ad maggiore una comodità nella documentazione della spesa (ricevo una fattura da parte della società emittente e non devo quindi chiedere la fattura al ristoratore), ma la necessità di documentare l’inerenza della spesa comporterebbe la necessità di esibire all’eventuale accertatore anche i giustificativi (contenenti importo/beneficiario del buono/data, ora e luogo della somministrazione) dei pasti consumati da riscontrare con la documentazione probatoria della trasferta, moltiplicando il numero di documenti da conservare ed esibire. Non impossibile, ma disagevole dal punto di vista pratico.

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Istituzione del Registro dei titolari effettivi e conseguenti adempimenti comunicativi

Gentile Cliente,

con la presente richiamiamo l’attenzione sull’adempimento richiesto dalla normativa antiriciclaggio di cui al D.Lgs. n. 231/2007 e relativi provvedimenti attuativi, riguardante la comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva nella sezione autonoma o nella sezione speciale del Registro delle Imprese.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Mimit (Ministero delle Imprese e del Made in Italy) diventa operativo l’obbligo di cui al Decreto MEF/MISE n. 55/2022 ha di comunicazione telematica al nuovo Registro dei titolari effettivi, istituito presso le Camere di commercio territoriali, dei dati relativi alla titolarità effettiva dei seguenti enti:

  • imprese dotate di personalità giuridica (Spa, Srl, Sapa, società cooperative)
  • persone giuridiche private (associazioni, fondazioni, e altre istituzioni di carattere privato che acquistano la personalità giuridica con l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361).

Tali dati saranno reperibili in una sezione autonoma del Registro.

La comunicazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva deve essere inviata all’Ufficio del Registro delle Imprese della Camera di commercio territorialmente competente, per l’iscrizione e la conservazione nella sezione autonoma, dai seguenti soggetti:

  • amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica (Spa, Srl, Sapa, società cooperative),
  • fondatore, ove in vita, oppure dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l’amministrazione delle persone giuridiche private.

L’adempimento può essere assolto mediante il “Modello TE” utilizzando «DIRE», il servizio web delle Camere di Commercio, con istanza sottoscritta digitalmente dall’amministratore.

L’obbligo deve essere adempiuto perentoriamente entro il termine dell’11 dicembre 2023 trasmettendo la comunicazione al Registro delle Imprese, identificato dal legislatore come Registro ufficiale dei dati e delle informazioni del Titolare Effettivo. L’omissione della comunicazione comporta l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’art. 2630 del Codice civile (da 103 euro a 1.032 euro).

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Nuovo orario

Si informa la gentile clientela che, a partire lunedì 26 giugno 2023, lo studio resterà chiuso al pubblico tutti i mercoledì e venerdì pomeriggio.

Saremo regolarmente aperti al pubblico in studio su appuntamento e telefonicamente secondo il seguente orario:

lunedì                  9:00 – 13:00 / 14.30 – 18.30

martedì               9:00 – 13:00 / 14.30 – 18.30

mercoledì          9:00 – 13:00

giovedì                9:00 – 13:00 / 14.30 – 18.30

venerdì                9:00 – 13:00

Per urgenze indifferibili potrete contattarci all’indirizzo mail studio@benotto.pro e verrete ricontattati prima possibile.

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Decreto bollette

Circolare decreto “Bollette”

Per l’accesso ai documenti vi invitiamo a contattare lo Studio al numero 011/561.38.88 per richiedere l’abilitazione.

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Definizione delle irregolarita formali art 1 co 166 ss

Circolare definizione delle irregolarita formali art 1 co 166 ss

Per l’accesso ai documenti vi invitiamo a contattare lo Studio al numero 011/561.38.88 per richiedere l’abilitazione.

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Circolare mensile Dicembre 2022

Circolare mensile Dicembre 2022

Per l’accesso ai documenti vi invitiamo a contattare lo Studio al numero 011/561.38.88 per richiedere l’abilitazione.

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Circolare mensile Novembre 2022

Circolare mensile Novembre 2022

Per l’accesso ai documenti vi invitiamo a contattare lo Studio al numero 011/561.38.88 per richiedere l’abilitazione.