Con questo breve intervento intendiamo illustrare le principali novità 2021 in tema di fatturazione elettronica, lasciando ad approfondimenti ulteriori gli aspetti più particolari.
La prima osservazione è che quasi nulla cambia per chi emette fattura quasi immediata (entro i canonici 12 giorni dall’operazione), e che:
- applica l’IVA normalmente;
- effettua operazioni escluse ai sensi dell’art. 15 (es. le anticipazioni riscosse in nome e per conto del cliente da avvocati, notai, etc.);
- effettua operazioni esenti ai sensi dell’art. 10 (medici e altri soggetti che erogano prestazioni sanitarie);
- opera con il regime del margine o con quello dei contribuenti forfettari (nel caso in cui per opzione o obbligo si trovino ad emettere fatture elettroniche).
Chi si trova in una delle situazioni sopraindicate può continuare a fatturare come ha sempre fatto, con la possibile eccezione di chi applica talune ritenute previdenziali ai propri clienti. Le novità, infatti, si riferiscono a 3 aspetti:
- nuovi tipi documento, che si affiancano agli esistenti (ad es. TD01 – fattura immediata);
- nuovi codici “Natura Operazione”, che in alcuni casi sostituiscono gli esistenti;
- nuovi codici “Tipo Ritenuta” per alcuni casi particolari di ritenuta previdenziale operata dal committente (es. Enasarco).
Nuovi tipi documento
Se la maggior parte dei nuovi tipi documento sono facoltativi e servono per automatizzare determinate operazioni contabili (integrazione e autofattura per reverse charge o acquisti dall’estero) e quindi possono interessare un numero limitato di aziende che si gestiscono internamente la contabilità, sono invece molto importanti (e di utilizzo obbligatorio) i nuovi tipi documento TD24 (fattura differita mensile riepilogativa su ddt o documenti equipollenti quali scontrini, bonifici, etc.) e TD25 (fattura differita mensile emessa dal promotore della triangolazione).
I nuovi tipi documento, che si affiancano agli esistenti, sono:
| TD16 | Integrazione fattura reverse charge interno |
| TD17 | Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero |
| TD18 | Integrazione per acquisto di beni intracomunitari |
| TD19 | Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR n. 633/72 |
| TD20 | Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93) |
| TD21 | Autofattura per splafonamento |
| TD22 | Estrazione beni da Deposito IVA |
| TD23 | Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA |
| TD24 | Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, lett. a) |
| TD25 | Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, terzo periodo lett. b) |
| TD26 | Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72) |
| TD27 ______ | Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa |
Di conseguenza, dal 1° gennaio 2021 tutte quelle fatture per cessione di beni o prestazione di servizi, emesse riepilogando le operazioni mensili sulla base dei documenti di trasporto, gli scontrini, le ricevute di incasso o documenti equipollenti, inoltrate a SDI entro il 15° giorno del mese successivo, dovranno utilizzare il tipo documento TD24. Riteniamo che utilizzare il tipo documento TD01 per fatture di questo tipo possa portare all’irrogazione di sanzioni per tardiva fatturazione.
Nuovi codici “Natura operazione”
I codici “Natura operazione” vanno obbligatoriamente inseriti in tutte le fatture che non vedono l’IVA esposta in fattura ed indicano proprio il motivo per cui l’imposta non trova applicazione. I nuovi codici vanno a dettagliare analiticamente una serie di tipologie prima genericamente raggruppate; si tratta in verità di un dettaglio tutto sommato opportuno che risulta coerente con la fonte normativa di non applicazione.
Con le novità i codici passano da 7 a 21:
| Codice natura | Tipologia di operazione |
|---|---|
| N1 | Operazioni escluse ex art. 15 |
| N2.1 | Operazioni non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies |
| N2.2 | Operazioni non soggette – altri casi |
| N3.1 | Operazioni non imponibili – esportazioni |
| N3.2 | Operazioni non imponibili – cessioni intracomunitarie |
| N3.3 | Operazioni non imponibili – cessioni verso San Marino |
| N3.4 | Operazioni non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione |
| N3.5 | Operazioni non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento |
| N3.6 | Operazioni non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond |
| N4 | Operazioni esenti |
| N5 | Regime del margine/IVA non esposta in fattura |
| N6.1 | Inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero |
| N6.2 | Inversione contabile – cessione di oro e argento puro |
| N6.3 | Inversione contabile – subappalto nel settore edile |
| N6.4 | Inversione contabile – cessione di fabbricati |
| N6.5 | Inversione contabile – cessione di telefoni cellulari |
| N6.6 | Inversione contabile – cessione di prodotti elettronici |
| N6.7 | Inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi |
| N6.8 | Inversione contabile – operazioni settore energetico |
| N6.9 | Inversione contabile – altri casi |
| N7 | IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 commi 3 e 4 e art. 41 comma 1 lett. b), D.L. n. 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f), g), DPR n. 633/72 e art. 74-sexies, DPR n. 633/72) |
I vecchi codici generici N2, N3 ed N6 non possono più essere utilizzati, pena lo scarto della fattura elettronica
Nuovi codici “Tipo Ritenuta”
Va ovviamente premesso che l’indicazione della ritenuta, non essendo espressamente prevista dal DPR 633/72, non costituisce un elemento essenziale della fattura. Certo è che i nuovi codici permettono tendenzialmente una più semplice compilazione della stessa da parte dei soggetti interessati (il più diffuso è il caso degli agenti di commercio).
Attenzione, si tratta di casi di ritenute operate ai sensi di legge dal committente e non di contributo previdenziale addebitato in fattura per cui nulla cambia.
I nuovi codici sono:
- RT03 Contributo INPS (nel caso in cui sia trattenuta dal committente una quota INPS a carico del prestatore, es. gestione ex-ENPALS);
- RT04 Contributo ENASARCO
- RT05 Contributo ENPAM
- RT06 Altro contributo previdenziale.
