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Circolare mensile Aprile 2021
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La legge di bilancio 2021 è intervenuta con una serie di precisazioni ed innovazioni in merito alla disciplina dei corrispettivi telematici, con potenziali impatti anche su errati comportamenti tenuti nel 2020, per i quali potrebbe porsi un problema di scelta tra il vecchio ed il nuovo regime sanzionatori, a seconda della ripetizione o meno della violazione compiuta.
Novità in materia di memorizzazione dei corrispettivi
Per prima cosa, va evidenziato che la legge prescrive l’obbligo di memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente le operazioni documentate da corrispettivi (i vecchi scontrini e ricevute) ai sensi dell’art. 22 della legge IVA. È importante ricordarlo perché dal 1° gennaio 2021 è definitivamente terminato il c.d. “periodo transitorio” in cui era possibile evitare sanzioni memorizzando le operazioni in maniera tradizionale (scontrino o ricevuta) per poi trasmettere mensilmente i corrispettivi con l’apposito servizio Web reso disponibile dall’Agenzia o con un file telematico apposito. Di conseguenza, oggi si possono memorizzare le operazioni esclusivamente “battendo lo scontrino” su un Registratore Telematico che rispetti le specifiche tecniche (le 6.0 fino al 31 marzo, le 7.0 a partire da aprile) oppure mediante l’applicazione web “Documento Commerciale on line” disponibile sul portale “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate. Non esistono al momento altre opzioni disponibili.
In aggiunta a quanto sopra, la legge di bilancio ha ritoccato la disciplina dei corrispettivi telematici andando a precisare che la memorizzazione elettronica e la consegna al cliente del documento commerciale (cartaceo o per via elettronica) deve essere effettuata “…non oltre il momento dell’ultimazione dell’operazione” (consegna dei beni oppure pagamento di beni o servizi). Precisazione quanto mai utile a rispondere in maniera definitiva a dubbi che frequentemente vengono posti dagli operatori, che, sebbene fosse difficile sostenere una diversa interpretazione anche sulla base della normativa preesistente, si manifestava con intrecci di norme e disposizioni attuative quantomeno bizantine e di difficile lettura.
Allo stesso modo, dopo aver più chiaramente distinto gli obblighi di memorizzazione (immediata) e di trasmissione (entro il 12 giorno successivo), la legge di bilancio interviene anche sulle sanzioni, prevedendo una rimodulazione delle sanzioni per le violazioni in materia di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi nonché una nuova sanzione nel caso in cui la violazione riguardi esclusivamente la fase di trasmissione (ma con memorizzazione e liquidazione dell’imposta correttamente espletate)
Precedente sistema sanzionatorio
Escludendo quanto previsto dal “periodo transitorio” per i contribuenti ancora privi di Registratore Telematico, fino al 31 dicembre 2020 la sanzione per la mancata (o tardiva) memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi telematici era regolata per espressa previsione normativa dal terzo comma dell’art. 6 del DPR 471/1992, che prevedeva un’unica sanzione (dal 100% al 200% dell’IVA con un minimo di 250 euro se la violazione non aveva avuto impatto sulla liquidazione dell’imposta) che faceva ancora riferimento alla mancata emissione di scontrino o ricevuta. La sanzione era quindi certamente applicabile anche all’ipotesi di mancata trasmissione di operazioni regolarmente memorizzate (“battute sul registratore di cassa”).
Sanzioni per violazioni dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi
La più chiara distinzione tra i due obblighi si evidenzia meglio nel nuovo regime sanzionatorio. Per le violazioni dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione (ovvero “non ho battuto lo scontrino al momento della cessione del bene o dell’incasso del corrispettivo per un servizio”) si applica ora una sanzione amministrativa compresa tra il 90% ed il 180% dell’imposta non documentata, con un minimo di 500 euro a documento (comma 3-bis art.6 DPR471/1992). Resta ancora applicabile la sanzione accessoria della sospensione della licenza o autorizzazione all’esercizio dell’attività nel caso di 4 distinte violazioni contestate nel quinquennio.
Sanzioni per la sola violazione dell’obbligo di trasmissione dei corrispettivi
La legge di bilancio aggiunge il comma 2-quinquies all’art. 11 del DPR 471/1997: nel caso in cui la violazione riguardi solo la trasmissione (omessa, tardiva, incompleta o non veritiera) ma i corrispettivi siano stati regolarmente memorizzati su RT e l’imposta correttamente liquidata (immaginiamo ad esempio un persistente problema di connettività), la sanzione ammonterà a euro 100 per ciascuna trasmissione (giornaliera) oggetto di violazione. Va però evidenziato che in questo caso non si applicano le agevolazioni previste nel caso di continuazione delle violazioni (il cosiddetto “cumulo giuridico”) che, su una tipologia di violazioni per sua stessa natura continuativa, probabilmente avrebbe potuto far davvero comodo.
Barbara Maria Barreca Dottore Commercialista
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Luca Benotto Dottore Commercialista
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Circolare mensile Gennaio 2021
Circolare mensile Gennaio 2021
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Legge di bilancio 2021
Speciale legge di bilancio 2021
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Con questo breve intervento intendiamo illustrare le principali novità 2021 in tema di fatturazione elettronica, lasciando ad approfondimenti ulteriori gli aspetti più particolari.
La prima osservazione è che quasi nulla cambia per chi emette fattura quasi immediata (entro i canonici 12 giorni dall’operazione), e che:
- applica l’IVA normalmente;
- effettua operazioni escluse ai sensi dell’art. 15 (es. le anticipazioni riscosse in nome e per conto del cliente da avvocati, notai, etc.);
- effettua operazioni esenti ai sensi dell’art. 10 (medici e altri soggetti che erogano prestazioni sanitarie);
- opera con il regime del margine o con quello dei contribuenti forfettari (nel caso in cui per opzione o obbligo si trovino ad emettere fatture elettroniche).
Chi si trova in una delle situazioni sopraindicate può continuare a fatturare come ha sempre fatto, con la possibile eccezione di chi applica talune ritenute previdenziali ai propri clienti. Le novità, infatti, si riferiscono a 3 aspetti:
- nuovi tipi documento, che si affiancano agli esistenti (ad es. TD01 – fattura immediata);
- nuovi codici “Natura Operazione”, che in alcuni casi sostituiscono gli esistenti;
- nuovi codici “Tipo Ritenuta” per alcuni casi particolari di ritenuta previdenziale operata dal committente (es. Enasarco).
Nuovi tipi documento
Se la maggior parte dei nuovi tipi documento sono facoltativi e servono per automatizzare determinate operazioni contabili (integrazione e autofattura per reverse charge o acquisti dall’estero) e quindi possono interessare un numero limitato di aziende che si gestiscono internamente la contabilità, sono invece molto importanti (e di utilizzo obbligatorio) i nuovi tipi documento TD24 (fattura differita mensile riepilogativa su ddt o documenti equipollenti quali scontrini, bonifici, etc.) e TD25 (fattura differita mensile emessa dal promotore della triangolazione).
I nuovi tipi documento, che si affiancano agli esistenti, sono:
| TD16 | Integrazione fattura reverse charge interno |
| TD17 | Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero |
| TD18 | Integrazione per acquisto di beni intracomunitari |
| TD19 | Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR n. 633/72 |
| TD20 | Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93) |
| TD21 | Autofattura per splafonamento |
| TD22 | Estrazione beni da Deposito IVA |
| TD23 | Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA |
| TD24 | Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, lett. a) |
| TD25 | Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, terzo periodo lett. b) |
| TD26 | Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72) |
| TD27 ______ | Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa |
Di conseguenza, dal 1° gennaio 2021 tutte quelle fatture per cessione di beni o prestazione di servizi, emesse riepilogando le operazioni mensili sulla base dei documenti di trasporto, gli scontrini, le ricevute di incasso o documenti equipollenti, inoltrate a SDI entro il 15° giorno del mese successivo, dovranno utilizzare il tipo documento TD24. Riteniamo che utilizzare il tipo documento TD01 per fatture di questo tipo possa portare all’irrogazione di sanzioni per tardiva fatturazione.
Nuovi codici “Natura operazione”
I codici “Natura operazione” vanno obbligatoriamente inseriti in tutte le fatture che non vedono l’IVA esposta in fattura ed indicano proprio il motivo per cui l’imposta non trova applicazione. I nuovi codici vanno a dettagliare analiticamente una serie di tipologie prima genericamente raggruppate; si tratta in verità di un dettaglio tutto sommato opportuno che risulta coerente con la fonte normativa di non applicazione.
Con le novità i codici passano da 7 a 21:
| Codice natura | Tipologia di operazione |
|---|---|
| N1 | Operazioni escluse ex art. 15 |
| N2.1 | Operazioni non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies |
| N2.2 | Operazioni non soggette – altri casi |
| N3.1 | Operazioni non imponibili – esportazioni |
| N3.2 | Operazioni non imponibili – cessioni intracomunitarie |
| N3.3 | Operazioni non imponibili – cessioni verso San Marino |
| N3.4 | Operazioni non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione |
| N3.5 | Operazioni non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento |
| N3.6 | Operazioni non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond |
| N4 | Operazioni esenti |
| N5 | Regime del margine/IVA non esposta in fattura |
| N6.1 | Inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero |
| N6.2 | Inversione contabile – cessione di oro e argento puro |
| N6.3 | Inversione contabile – subappalto nel settore edile |
| N6.4 | Inversione contabile – cessione di fabbricati |
| N6.5 | Inversione contabile – cessione di telefoni cellulari |
| N6.6 | Inversione contabile – cessione di prodotti elettronici |
| N6.7 | Inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi |
| N6.8 | Inversione contabile – operazioni settore energetico |
| N6.9 | Inversione contabile – altri casi |
| N7 | IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 commi 3 e 4 e art. 41 comma 1 lett. b), D.L. n. 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f), g), DPR n. 633/72 e art. 74-sexies, DPR n. 633/72) |
I vecchi codici generici N2, N3 ed N6 non possono più essere utilizzati, pena lo scarto della fattura elettronica
Nuovi codici “Tipo Ritenuta”
Va ovviamente premesso che l’indicazione della ritenuta, non essendo espressamente prevista dal DPR 633/72, non costituisce un elemento essenziale della fattura. Certo è che i nuovi codici permettono tendenzialmente una più semplice compilazione della stessa da parte dei soggetti interessati (il più diffuso è il caso degli agenti di commercio).
Attenzione, si tratta di casi di ritenute operate ai sensi di legge dal committente e non di contributo previdenziale addebitato in fattura per cui nulla cambia.
I nuovi codici sono:
- RT03 Contributo INPS (nel caso in cui sia trattenuta dal committente una quota INPS a carico del prestatore, es. gestione ex-ENPALS);
- RT04 Contributo ENASARCO
- RT05 Contributo ENPAM
- RT06 Altro contributo previdenziale.
Speciale Decreto Ristori-quater
Speciale Decreto Ristori-quater
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Circolare del mese di Dicembre 2020
Circolare mensile per l’impresa Dicembre 2020
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