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Quando posso detrarre l’IVA su una Fattura Elettronica?

L’Agenzia delle Entrate, con la circ. 1/E del 17 gennaio 2018, ha ufficializzato un vero e proprio cambio di indirizzo identificando, quale momento in cui si “genera” il diritto alla detrazione dell’IVA, quello in cui risultino realizzate due condizioni:

1) effettuazione delle operazioni (es. consegna merce, pagamento, emissione fattura, etc.);

2) effettivo “possesso di una valida fattura d’acquisto”.

Ciò, al momento (settembre 2018), significa che la fattura emessa il 31 luglio arrivata (per posta, via mail, etc.) il 1 agosto,  andrà conteggiata nella liquidazione IVA del mese di agosto il cui versamento avviene il 16 settembre. Si tratta in effetti di una significativa innovazione nelle procedure contabili universalmente adottate fino al 2017, per cui era abitudine attendere qualche giorno prima di iniziare la contabilità IVA per permettere a tutte le fatture “tardive” di essere contabilizzate comunque nel mese di emissione; dal 1 gennaio 2018 questa abitudine non ha più motivo di essere in quanto contraria alle ultime indicazioni ministeriali fondate su un interpretazione particolarmente severa della normativa comunitaria (va segnalato che esistono pareri discordanti, non privi di merito a mio avviso, la cui trattazione però non è oggetto di quest’intervento).

Questa impostazione assume ben maggiore rilevanza nel caso di ricezione di fattura elettronica, in quanto diventa determinabile con certezza (e conosciuto all’Agenzia dell’Entrate) l’esatto momento di effettiva ricezione e in cui conseguentemente sorge il diritto alla detrazione dell’IVA; questo “esatto momento” è rilevabile in maniera diversa a seconda dello strumento di ricezione adottato:

1. nel caso di ricezione via PEC, è la data del messaggio ricevuto costituisce il momento di detrazione;

2. se invece si usano servizi “hub” di ricezione forniti da software house o conservatori (basati su FTP massivo o altri strumenti trasmissivi) è disponibile assieme alla fattura una ricevuta (spesso chiamata “file dei metadati”) da cui desumere la data (che solitamente è comunque evidenziata dal software);

3. Nel caso in cui nessuno dei due casi succitati fosse applicabile (perché il fornitore ha sbagliato o non conosceva la PEC o il codice destinatario e il ricevente non aveva indicato un indirizzo telematico predefinito), la fattura deve NECESSARIAMENTE essere scaricata dal ricevente dalla propria area riservata del sito “Fatture e corrispettivi” gestito dall’Agenzia delle Entrate. In tal caso, la “data di presa visione” della FE (rilevante quale momento di detrazione) viene appositamente comunicata dal sito medesimo nella pagina di dettaglio della fattura medesima come da immagine allegata.
Riquadro fattura non consegnata

L’adozione generalizzata della Fattura Elettronica eliminerà le possibili incertezze in merito al momento in cui si genera il diritto alla detrazione dell’IVA a credito, portandoci sempre più vicino alla verifica in tempo reale della compliance IVA da parte dell’Amministrazione Finanziaria. E’ quindi necessario che siano chiare ad imprese e professionisti le regole di imputazione temporale al fine di evitare piccoli errori imputazione che però potrebbero portare a sanzioni facilmente evitabili.

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Circolare del mese di Settembre 2018

Circolare di Settembre 2018 per i clienti dello Studio

Circolare Mensile per l’impresa Settembre 2018

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Circolare del mese di Agosto 2018

Circolare di Agosto 2018 per i clienti dello Studio

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Circolare del mese di Luglio 2018

Circolare di Luglio 2018 per i clienti dello Studio

Circolare Mensile per l’impresa Luglio 2018

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Obbligo di fattura elettronica per i carburanti – Vademecum in aggiornamento continuo

E’ stata pubblicata la proroga all’utilizzo delle precedenti modalità di certificazione dell’acquisto di carburanti da impianti di distribuzione su strada, con l’importante novità che è comunque obbligatorio il pagamento tracciato. Inoltre non sono compresi nella proroga gli acquisti mediante carta carburante che quindi saranno oggetto di fatturazione elettronica.

Il presente post vuole essere una guida dal taglio prettamente operativo e costantemente aggiornata in vista dell’obbligo di fattura elettronica per detrazione IVA e deduzione costo per carburanti auto a partire dal 1/7/2018.
I requisiti previsti dalla legge di bilancio per il 2018 sono: pagamento tracciato (bancomat, carta di credito, bonifico, RID, etc.) e ricevere fattura elettronica dal benzinaio o dalla compagnia. Per quest’ultimo requisito in particolare servirà:

1) Strumento di ricezione
La fattura elettronica può essere ricevuta via PEC oppure via software/servizio dedicato. L’indirizzo PEC o il codice identificativo SdI fornito dal servizio di ricezione va comunicato al benzinaio/compagnia petrolifera assieme ai dati di fatturazione. Il nostro consiglio è sicuramente di utilizzare un servizio in quanto la PEC risulta essere un messaggio automatizzato e generico (l’oggetto del tipo “Invio file 1045823934”), priva dei tipici elementi identificativi e sono richiesti diversi passaggi manuali prima di poter visualizzare la fattura in maniera intelliggibile.
Viceversa un servizio permette un’adeguata gestione e visualizzazione delle fatture ricevute, l’inoltro immediato al commercialista per la contabilizzazione e la conservazione a norma delle stesse. Riteniamo che un servizio di ricezione integrato con lo Studio sia l’unico modo per non soccombere al nuovo obbligo di fattura elettronica.

2) Strumento facilitato di scambio dati di fatturazione
Uno strumento che permetta al benzinaio (o alla compagnia petrolifera) di emettere in maniera istantanea la fattura elettronica. Credo che nessuno pensi di far la fila dal benzinaio per fornire i dati di fatturazione. Al momento le possibilità sono le seguenti:

UTILIZZABILI SUBITO
a) Carte carburante emesse dalle compagnie petrolifere (cd “netting”); ad esempio Eni Multicard, Esso Card, etc.. Con questi strumenti il pagamento avviene tipicamente con RID periodico e la fattura viene automaticamente emessa dalla compagnia petrolifera, senza criticità particolari. Il difetto della soluzione consta nel canone periodico (tipicamente una piccola commissione mensile) e nella necessità di dotarsi di più carte (o nel non poter dedurre i rifornitmenti fuori dai circuiti abilitati).
b) Carta carburanti UTA Edenred. Carta carburante multibrand con fattura emessa da soggetto italiano (e futura fattura elettronica tramite SdI).
c) GetYourBill. Start-up italiana operante nei servizi di fatturazione. Si propongono come soluzione per velocizzare il processo di fatturazione anche nel settore dei carburanti http://www.getyourbill.com/fattura-elettronica-carburanti. Al momento però dallo Store locator presente sul loro sito non risultano distributori di carburante abilitati.
d) Autogrill. Autogrill https://www.myautogrill.it ha sviluppato un proprio sistema di e-invoicing basato su registrazione al proprio programma “My autogrill” con generazione di QR-Code e app dedicata. Utilizzabile su diversi benzinai nel territorio nazionale (15 in piemonte).
e) Enistation+ partita iva. App dedicata con preregistrazione ed inserimento dei dati di pagamento (carta di credito) e fatturazione.
f) QR Code Agenzia delle Entrate. Previa registrazione ai servizi “Fisconline” dell’Agenzia delle Entrate ed inserimento del “Indirizzo telematico” predefinito per la ricezione delle FE, è possibile generare un apposito QR Code contenente i dati di fatturazione il cui utilizzo presumibilmente si diffonderà presto ai sistemi gestionali dei distributori di carburanti e non solo (è già attivo sull’app gratuita rilasciata da Agenzia delle Entrate per Android e ios. Raccomandiamo a tutti di registrarsi ai servizi dell’Agenzia delle Entrate ed a valorizzare opportunamente l'”indirizzo telematico” predefinito.

PROBABILI EVOLUZIONI FUTURE
g) POS intelligenti e carte di pagamento aziendali. A breve dovrebbero venir introdotti POS intelligenti che permettono di ricevere dalle carte di pagamento i dati di fatturazione e permettere al benzinaio di inviare fattura elettronica in modo più o meno automatico.

Addendum 17 Maggio 2018
Organi di stampa hanno annunciato un emendamento che ripristinerebbe temporaneamente (fino al 31/12/2018) la deducibilità tramite scheda carburante + pagamento tracciato (doppio requisito). Il testo esatto non è però stato diffuso e quindi non si hanno certezze in merito all’effettivo ambito applicativo ne si hanno garanzie sull’effettiva approvazione dello stesso. Si tratterebbe di emendamento alla legge di conversione del decreto Alitalia.

Addendum 22 Maggio 2018
Uta-Edendred / GetYourBill

Addendum 23 Maggio 2018
Emendamento per proroga stralciato. Al momento non risulta alcuna azione normativa finalizzata alla proroga. Per cui resta valido l’avvio dell’obbligo di fattura elettronica per carburanti a partire dal 1 luglio.

Addendum 18 Giugno
Creazione Qr-Code da sito Agenzia Entrate (Fatture e Corrispettivi)
Aggiornamenti su proroga contenuta nel “decreto dignità”

Addendum 26 giugno
My-autogrill
Proroga annunciata ufficialmente

Addendum 3 luglio
App Enistation
QR-Code Agenzia delle Entrate
Rimossa DKV da possibili criticità

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Circolare del mese di Giugno 2018

Circolare di Giugno 2018 per i clienti dello Studio

Circolare Mensile per l’impresa Giugno 2018

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Circolare del mese di Maggio 2018

Circolare di Maggio 2018 per i clienti dello Studio

Circolare Mensile per l’impresa Maggio 2018

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Circolari

Circolare del mese di Aprile 2018

Circolare di Aprile 2018 per i clienti dello Studio

Circolare Mensile per l’impresa Aprile 2018

Circolare raccolta dati Redditi 2017 Persone Fisiche

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Circolare del mese di Marzo 2018

Circolare di Marzo 2018 per i clienti dello Studio

Circolare Mensile per l’impresa Marzo 2018
Speciale Chiusura Bilancio 2017

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Comunicazioni

Fattura Elettronica. Ricezione, gestione e conservazione

La fattura elettronica è sicuramente l’argomento del momento nel settore amministrativo e fiscale. L’obbligo generalizzato dal 1 gennaio 2019 (anticipato al 1 luglio 2018 per gli acquisti di carburante per autovetture) e le notevoli implicazioni in termini di riorganizzazione delle attività amministrative hanno portato moltissimi commentatori a scrivere in materia, così come tutte le software house si propongono con sistemi di fatturazione aggiornati per poter emettere fatture elettroniche.

Quello di cui voglio trattare oggi però non è l’emissione ma la ricezione della fattura elettronica e la gestione della stessa nei processi amministrativi.

Per ricevere la fattura elettronica, che ricordo deve obbligatoriamente transitare per il Sistema di Interscambio gestito dall’Agenzia delle Entrate, è necessario che ciascun soggetto Iva, società, impresa o professionista, fornisca al proprio fornitore, in aggiunta ai propri usuali dati anagrafici, un codice identificativo SdI oppure una casella di posta elettronica certificata.

Il codice identificativo SdI in realtà identifica non tanto il contribuente quanto il canale di trasmissione (sebbene sia del tutto possibile che un contribuente si accrediti con un proprio canale riservato ed abbia quindi un codice identificativo proprio); molti di noi riceveranno l’identificativo SdI dal produttore del software contabile o dal servizio di fatturazione; sarà la software house a “smistare” le fatture ricevute ai diversi contribuenti sulla base, questa volta, dei tradizionali dati anagrafici.

Nel caso in cui si scelga di comunicare la PEC, la fattura elettronica arriva in in formato xml quale allegato ad un messaggio PEC. Attenzione. Questo solo in apparenza è più semplice. In realtà la PEC arriva dal SdI e non è dato capire chi sia il fornitore; in allegato al messaggio ci sono 2 file xml (la fattura vera e propria più un file contenente alcune informazioni descrittive, nessuno dei due facilmente leggibili) che devono essere aperti con un visualizzatore dedicato per esser visualizzata o stampata. Il file xml poi deve essere archiviato in un sistema di conservazione legale che secondo noi dovrebbe essere il più possibile integrato nel software contabile/di fatturazione.

La fattura elettronica, così ricevuta, dovrà poi essere archiviata in un sistema informatico di “conservazione legale” per preservarne il valore civilistico e l’opponibilità ai terzi.

Come già evidenziato in precedenti comunicazioni, per i clienti la cui contabilità è tenuta dal nostro studio la soluzione principe è sicuramente il prodotto “Webdesk/Fattura Smart”, che offre funzionalità di emissione fattura ordinaria ed elettronica e sarà presto dotato di funzionalità di ricezione, corredata di funzionalità di scadenziario fatture emesse e ricevute, incasso e pagamento. Si tratta di una funzionalità integrata con i sistemi di studio che non solo massimizza efficienza ed efficacia delle operazioni, ma sulla quale possiamo fornire direttamente consulenza ed assistenza.

Per quanto riguarda invece le aziende più strutturate che gestiscono in autonomia le proprie scritture contabili, il consiglio è quello di ripensare i propri processi amministrativi orientandoli alla massima integrazione, evitando il più possibile passaggi manuali, stampe inutili (la fattura stampata è solo un ausilio alla contabilizzazione priva di alcun valore legale), valutando attentamente le soluzioni di fatturazione, ricezione e conservazione proposte dal proprio fornitore di software contabile e gestionale, assicurandosi che le fasi siano gestite con la massima integrazione ma permettendo adeguate attività di controllo gestionale ed amministrativo. Lo Studio è a disposizione per fornire adeguata consulenza ed assistenza alla modifica dell’impianto amministrativo esistente ed alla valutazione di nuove soluzioni gestionali che permettano di meglio fruire dei potenziali vantaggi dei nuovi strumenti informatici.